CCNL Cinematografia: nuove proposte economiche

Previsti aumenti pari a 360,00 euro

Lo scorso 12 giugno si è svolto l’incontro tra Anica e le delagazioni sindacali per il rinnovo della parte economica del  CCNL Industria Cinematografica.

Anica ha accettato la proposta economica dei sindacati sull’aumento dei minimi pari a 360,00 euro nelle seguenti tranches:

– dal 1° luglio 2025: 90,00 euro

– dal 1° luglio 2026: 90,00 euro

– dal 31 luglio 2027: 90,00 euro

– dal 31 dicembre 2027: 90,00 euro.

Previsto anche un importo a tiolo di Una Tantum per il periodo di vacanza contrattuale.

La Parte datoriale ha proposto, invece, la soluzione dell’erogazione degli importi così definiti:

– 1° gennaio 2025: 45,00 euro

– 1° luglio 2025: 45,00 euro

–  1° luglio 2026: 90,00 euro

– 1° luglio 2027: 90,00 euro

– 1°gennaio 2028: 90,00 euro.
Il prossimo incontro per la definizione della parte economica è fissato per il 20 giugno.

CCNL Metalmeccanica Cooperative: firmato il contratto di rinnovo

Previsti 200,00 euro di aumenti retributivi e miglioramento delle tutele e dei diritti dei lavoratori

Il 18 giugno 2025, le Parti sociali hanno sottoscritto il rinnovo del CCNL di settore che interessa gli oltre 15 mila lavoratori in Italia. Le novità riguardano gli aspetti sociali come maternità, diritto allo studio e malattia. 

Inoltre, è stato stabilito un aumento salariale di 200,00 euro al livello C3 e riparametrati per tutti i livelli, con l’attivazione della clausola di salvaguardia in caso di inflazione superiore alle previsioni. 

Viene migliorata la previdenza e sanità complementari, incrementate le misure sociali ed esteso le tutele ai precari e ai lavoratori negli appalti e rafforzato la sicurezza nei luoghi di lavoro. 

Infine, rispetto all’orario è stato ottenuto il riconoscimento di 8 ore in più per chi lavora a 21 turni e l’ impegno delle aziende ad incentivare forme di riduzione di orario nelle singole realtà produttive, in base al sistema organizzativo. 

Fondo Espero: pubblicata la circolare informativa di adesione per il personale scolastico

L’iscrizione riguarda il personale assunto dopo il 1° gennaio 2019

La Flc-Cgil ha reso noto, tramite comunicato, la pubblicazione della circolare n. 133215 dell’11 giugno 2025 relativa all’avvio delle nuove procedure di adesione al Fondo Espero, secondo il principio del consenso informato. Il provvedimento scaturisce dalla Legge di Bilancio 2018 e dall’intesa, sottoscritta il 16 novembre 2023, tra Aran e le OO.SS. che hanno istituito il fondo. Il provvedimento, come evidenziato dalle OO.SS. viene attivato in ritardo a causa di alcuni problemi riguardanti la riservatezza dei dati emersi nel corso delle interlocuzioni tra Ministero dell’istruzione e del merito, Ministero economia e finanza e il garante della privacy.

 

Nella fattispecie, la procedura di iscrizione al fondo riguarda il personale della scuola assunto dopo il 1° gennaio 2019 a tempo indeterminato che riceverà un’informatica dall’Amministrazione, se già in servizio a tempo indeterminato o al momento dell’assunzione. Successivamente, le scuole registreranno sulla piattaforma SIDI la data entro la quale hanno consegnato i documenti. Da quel momento in poi parte il conteggio di 9 mesi nel corso dei quali ogni lavoratore può autonomamente comunicare al Fondo, mediante l’istanza disponibile nell’area Polis, se desiderano aderire o meno.

 

Inoltre, entro il 10 del mese successivo allo scadere dei 9 mesi, l’Amministrazione scolastica comunicherà ai diretti interessati l’avvenuta adesione, compreso il link al sito al fine di poter esercitare, entro 30 giorni, il diritto di recesso o perfezionare l’iscrizione. 

Calamità naturali: le disposizioni per le agevolazioni previdenziali nel settore agricolo

Fornite le indicazioni per i beneficiari del Fondo di solidarietà nazionale (INPS, circolare 16 giugno 2025, n. 103).

L’INPS ha illustrato le disposizioni per l’applicazione delle agevolazioni previdenziali nel settore agricolo dei danni subiti da calamità naturali e da epizoozie e organismi nocivi ai vegetali. In sostanza, l’INPS ha fornito indicazioni utili per i beneficiari del Fondo di solidarietà nazionale in cui sono stanziate le risorse finanziarie necessarie per azionare gli interventi finanziari in seguito agli eventi aversi sopra citati.

Il Fondo in questione prevede le seguenti tipologie di intervento:

– interventi ex ante di tipo assicurativo;
– interventi compensativi ex post esclusivamente nel caso di danni a produzioni, strutture e impianti produttivi non inseriti nel -Piano di gestione dei rischi in agricoltura;
– interventi compensativi ex post, che consistono in contributi in conto capitale concessi a titolo di indennizzo in caso di danni causati alle strutture aziendali e alle scorte; 
– interventi di ripristino delle infrastrutture connesse all’attività agricola, tra cui quelle irrigue e di bonifica, compatibilmente con le esigenze primarie delle imprese agricole.

In particolare, l’INPS ha comunicato che dal 16 giugno 2025 (data di pubblicazione della circolare in commento), saranno progressivamente resi disponibili, nel Cassetto previdenziale del contribuente, i moduli di richiesta degli esoneri contributivi (uno per ogni decreto di declaratoria che dispone il riconoscimento degli esoneri in parola) che potranno essere utilizzati dai datori di lavoro agricolo e dai lavoratori autonomi agricoli, che hanno subito danni relativi a eventi per i quali è stata prevista la concessione di aiuti compensativi.

Cipl Edilizia Artigianato Rieti: siglato il rinnovo

Confermate e rielaborate le indennità speciali previste dal Cipl di settore

Il giorno 28 maggio 2025 Anaepa Confartigianato e Feneal-Uil,  Filca-Cisl, Fillea-Cgil hanno siglato il rinnovo del CIPL  per i dipendenti delle imprese edili e affini della provincia di Rieti, con decorrenza dal 1° gennaio 2025.

Le principali novità riguardano la disciplina delle indennità speciali:

a) per l’indennità di mensa gli importi sono rimodulati come segue:

Livello Dal 1° aprile 2025
OPERAI

(su base oraria per ogni ora di lavoro ordinaria)

0,95
IMPIEGATI (su base giornaliera) 7,65
IMPIEGATI CALCESTRUZZO

(su base oraria per ogni ora di lavoro ordinaria)

1,09
IMPIEGATI CALCESTRUZZO (su base giornaliera) 8,79

b) è stata prevista un’indennità di trasporto mensile pari al costo degli abbonamenti mensili per i mezzi pubblici urbani ed extraurbani utilizzati per il tragitto casa – lavoro, previa presentazione di adeguata certificazione.

In alternativa al rimborso mensile, qualora raggiungere il luogo di lavoro con i mezzi pubblici sia impossibile o molto difficoltoso, viene riconosciuta un’indennità oraria di trasporto:

0,36 euro a partire dal 1° aprile 2025;
0,37 euro a partire dal 1° ottobre 2025.

c) è stata riconosciuta un’indennità per il lavoro in galleria pari a 0,60 euro per ogni ora di lavoro prestato.

d) è stata riconosciuta l’indennità di reperibilità solo per il periodo in cui il lavoratore è in attesa di una chiamata dell’azienda e il suo importo ammonta a:

40,00 euro giornalieri per i giorni non lavorativi (sabato, domenica, festivi);
30,00 euro settimanali per i giorni feriali: 

e) l’indennità giornaliera di alta montagna per i lavoratori che operano in zone montane è stata prevista a partire dal 1° aprile 2007 nella misura di:
3,32 euro per chi lavora sopra i 1000 metri s.l.m.;
3,87 euro per chi lavora sopra i 1200 metri s.l.m.

f) si stabilisce un’indennità giornaliera per i lavoratori addetti alla guida di automezzi (pulmini, furgoni, ecc.) utilizzati per il trasporto del personale aziendale in trasferta, pari al 5% degli elementi della retribuzione.
Tale indennità è pari al 5% degli elementi di cui al punto 3 dell’art. 24 del CCNL.

g) è stata prevista un’indennità giornaliera di trasferta per i lavoratori inviati a prestare servizio fuori dal comune di assunzione il cui importo varia in base alla distanza del luogo di lavoro abituale:

-10% se la distanza è tra 15 km e 50 km.
-15% se la distanza è tra 51 km e 100 km.
-20% se la distanza supera i 101 km.
Questa percentuale viene calcolata sugli elementi retributivi per ogni ora di lavoro effettivo.

h) si stabilisce un’indennità di 5,00 euro su base giornaliera per gli addetti alle operazioni di stesura del manto bituminoso.
Viene, infine, stabilito l’EVR nella misura del 4% dei minimi tabellari per l’anno 2025.

CCNL Edilizia (Federterziario): stabiliti gli aumenti retributivi

Dal 1° aprile 2025 operano i nuovi minimi retributivi

Con Verbale di accordo firmato il 13 maggio 2025, le Parti sociali Confimi Industria Edilizia, Federcepicostruzioni, Federterziario, Finco, Ugl, Ceuq e Ancl hanno determinato i nuovi minimi, con decorrenza dal 1° aprile 2025, riparametrati su tutti i livelli di inquadramento come stabiliti nella seguente tabella.

Livelli Minimi dal 1° aprile 2025
VII 2.302,17
VI 2.063,45
V 1.719,54
IV 1.604,90
III 1.490,27
II 1.341,24
I 1.146,36

CCNL Oreficeria – Industria: da giugno incrementi retributivi per i dipendenti del settore

Le Parti Sociali si sono incontrate per definire la quota dell’incremento retributivo complessivo relativa alla dinamica consuntivata dell’IPCA 2024 

Con accordo siglato il 12 giugno 2025 Confindustria Federorafi e Fim-Cisl, Fiom-Cgil e Uilm-Uil hanno definito gli incrementi retributivi per gli addetti dei settore orafo argentiero e della gioielleria, da applicarsi dal 1° giugno 2025. 

Livelli Minimi
dal 1° giugno 2025
2a 1.574,39
3a 1.734,59
4a 1.804,87
5a 1.928,22
5a Super 2.058,07
6a 2.212,40
7a 2.405,58

 

Posticipo del pensionamento: aggiornamenti sull’incentivo

Fornite le indicazioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi alla misura alla luce delle novità introdotte dalla Legge di bilancio 2025 (INPS, circolare 16 giugno 2025, n. 102).

La Legge di bilancio 2025 (articolo, comma 161, Legge n. 207/2024) ha ampliato la platea dei beneficiari dell’incentivo al posticipo del pensionamento, includendo nella misura anche i lavoratori che maturano i requisiti per la pensione anticipata ordinaria. Pertanto, l’incentivo, precedentemente riservato solo ai beneficiari di pensione anticipata flessibile (Quota 102), viene ora estesa anche a chi raggiunge i requisiti per la pensione anticipata ordinaria (42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini, 41 anni e 10 mesi per le donne).

Alla luce di queste modifiche, l’INPS con la circolare in argomento ha illustrato tutte le modalità di applicazione per tutti i settori, inclusi quello domestico e agricolo.

In particolare, i lavoratori interessati devono presentare domanda online all’Istituto, che verificherà i requisiti e comunicherà l’esito entro 30 giorni. Solo dopo l’autorizzazione dell’Istituto, il datore di lavoro potrà applicare l’esonero.

La misura

Possono accedere all’incentivo i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, che:

– sono iscritti all’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) oppure a forme sostitutive o esclusive;
– maturano entro il 31 dicembre 2025 i requisiti per la pensione anticipata flessibile (Quota 102) o per la pensione anticipata ordinaria;
– scelgono di continuare a lavorare invece di andare in pensione;
– non sono già titolari di pensione diretta (eccetto Assegno di invalidità);
– non hanno raggiunto l’età per la pensione di vecchiaia.
L’esonero viene applicato dalla prima data utile per il pensionamento, se la domanda è presentata prima; dal mese successivo alla presentazione della domanda, se presentata dopo la maturazione dei requisiti.

L’incentivo cessa quando il lavoratore:

– revoca la facoltà di rinuncia (possibile una sola volta);
– raggiunge l’età per la pensione di vecchiaia;
– consegue una pensione diretta.

CCNL Farmacie Private: mobilitazione per il rinnovo

I sindacati reputano gli aumenti salariali proposti da Federfarma insufficienti

Con una nota stampa del 12 giugno 2025, le OO.SS. Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil hanno annunciato l’avvio della mobilitazione delle lavoratrici e dei lavoratori del settore delle Farmacie Private, a seguito del coordinamento sindacale unitario tenutosi lo scorso 19 maggio.

 

La rottura si è avuta, secondo quanto sostengono i sindacati, per via della posizione assunta da Federfarma che ha ribadito un aumento salariale di 120,00 euro complessivi per i prossimi 3 anni di vigenza contrattuale. La suddetta proposta non è stata ben accolta dalle OO.SS. che hanno sottolineato, invece, l’esigenza di adeguare gli stipendi alla crescente inflazione e alla perdita del potere d’acquisto.

 

Inoltre, le Sigle hanno attivato, il 4 giugno scorso, la procedura di raffreddamento prevista dalla normativa, avviando, di fatto, una mobilitazione più ampia che consiste in una serie di assemblee territoriali, presidi in tutta la Penisola, una grande assemblea di categoria, un pacchetto ore di sciopero e una campagna di comunicazione unitaria e coordinata per informare e sensibilizzare i dipendenti. 

I nuovi requisiti per l’Indennità in favore dei lavoratori dello spettacolo

Fornite informazioni sulle novità in vigore dal 1° gennaio 2025 in materia di IDIS (INPS, circolare 13 giugno 2025, n. 101).

L’INPS ha fornito un quadro riepilogativo delle novità introdotte dalla Legge di bilancio 2025 (articolo 1, comma 611, Legge n. 207/2024) all’istituto dell‘Indennità di discontinuità a favore dei lavoratori del settore dello spettacolo (IDIS).

In particolare, il comma 611 della Legge n. 207/2024 è intervenuto modificando, a fare data dal 1° gennaio 2025, alcuni requisiti di accesso previsti dal D.Lgs. n. 175/2023, nonché le modalità di calcolo della durata della prestazione e il termine ultimo per la presentazione della relativa domanda di accesso alla misura, abrogando inoltre le misure di politica attiva per i percettori dell’indennità.

Pertanto, dall’inizio dell’anno in corso, i nuovi requisiti che i lavoratori devono possedere al momento della presentazione della domanda sono:

– essere cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea o cittadino straniero regolarmente soggiornante nel territorio italiano;
– essere residenti in Italia da almeno un anno;
– essere in possesso di un reddito ai fini dell’Imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), determinato in sede di dichiarazione quale reddito di riferimento per le agevolazioni fiscali, non superiore a 30.000 euro nell’anno di imposta precedente alla presentazione della domanda;
– avere maturato, nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda, almeno 51 giornate di contribuzione accreditata al FPLS. Ai fini del calcolo delle giornate non si computano le giornate eventualmente riconosciute a titolo di Indennità di discontinuità, di Indennità di disoccupazione per i lavoratori autonomi dello spettacolo (ALAS) e di Indennità NASpI nel medesimo anno;
– avere, nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda, un reddito da lavoro derivante in via prevalente dall’esercizio delle attività lavorative per le quali è richiesta l’iscrizione obbligatoria al FPLS;
– non essere stato titolare di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda, fatta eccezione per i rapporti di lavoro intermittente a tempo indeterminato, per i quali non sia prevista l’Indennità di disponibilità di cui all’articolo 16 del D.Lgs. 81/2015;
– non essere titolare di trattamento pensionistico diretto.